COSA E’ L’AMIANTO?
Il termine amianto deriva dal greco “amiantos” e significa incorruttibile, cioè resistente agli agenti corrosivi. Il termine scientifico asbesto deriva dal greco “asbestos” e significa inestinguibile, resistente al calore.
INCORRUTTIBILE e INESTIGUIBILE aggettivi che denotano già alcune delle eccezionali caratteristiche tecniche di questo materiale. Con il termine amianto, dunque, si identificano alcune varietà fibrose di silicati che, per la flessibilità dei filamenti e la resistenza al fuoco, sono stati impiegati per creare tessuti e rivestimento antincendio. L’amianto o asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche degli anfiboli e del serpentino. E’ un materiale di origine minerale, ed è costituito da una struttura microcristallina fibrosa. I minerali asbestiformi possiedono delle peculiari caratteristiche quali la possibilità, unica fra le fibre minerali, di essere filate e tessute e le capacità isolanti nei confronti del calore e del rumore. Questi minerali hanno anche la proprietà di dividersi longitudinalmente in lunghe e sottilissime fibre, impropriamente dette fibrille, ed è questa la causa della loro pericolosità per la salute (a differenza delle fibre artificiali che si fratturano trasversalmente).
PROPRIETA’ TECNICHE
- Filabilità
- Alta flessibilità
- Notevole resistenza alla trazione
- Fonoassorbenza
- Isolamento elettrico
- Resistenza al fuoco e al calore (incombustibilità)
- Notevole isolamento termico
- Resistenza all’azione di agenti chimici o biologici
- Marcata tendenza a fratturarsi lungo piani longitudinali
- Resistenza all’abrasione e all’usura termica e meccanica
- Buone caratteristiche per il controllo condense(veniva adoperato negli acquedotti)
Tutte queste caratteristiche rendono l’amianto adeguato a molteplici usi, sia industriali che domestici. Inoltre, l’amianto si lega facilmente sia con materiali da costruzione come la calce, il gesso ed il cemento che con alcuni polimeri come la gomma e la plastica (il PVC). Per tutti questi motivi, per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile ed a basso costo, con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo. Almeno prima che si scoprisse e capisse la sua elevatissima pericolosità. Oggi l’utilizzo di questo minerale è vietato e quello ancora presente nelle nostre case o in luoghi pubblici deve essere accuratamente periodicamente controllato e/o eliminato.
L’AMIANTO NELL’EDILIZIA VIENE USATO PER:
- Lastre ondulate e tegole per coperture esterne
- Condotte, tubi, serbatoi
- Rivestimenti antincendio ( in particolare su strutture portanti di acciaio)
- Isolamenti termo-acustici
- Pavimentazioni, soffittature, pannelli interni
Il periodo di utilizzazione maggiore è stato negli anni 60/70.
LE NECESSITA’ DI INTERVENTO NEI SETTORI A RISCHIO
Prima dell’entrata in vigore dei divieti sulla produzione, uso e commercializzazione dei MCA sono state diffuse in tutto il mondo circa tremila diverse tipologie che erano impiegate in molteplici settori. Il passato impiego renderà nei prossimi anni sempre più necessari interventi di risanamento in tutti i settori di utilizzo ed in particolare:
- Edilizia civile
- Edilizia industriale
- Mezzi di trasporto
- Siti industriali dismessi
- Discariche abusive
Gli interventi in questi settori sono regolati da norme generali e da specifiche norme tecniche di tutela
RIFERIMENTI NORMATIVI
DISCIPLINARI TECNICI:
D.M. SANITÀ 6/9/94, D.P.R. 8/8/94
NORME SICUREZZA:
D.LGS.277/91, L. 257/92, D.M. SANITÀ 6/9/94,
D.LGS 626/94, D.LGS 494/96 e s.m.i.
DOVE POSSIAMO TROVARE L’AMIANTO?
La legge fondamentale che disciplina la messa al bando dell’ aminato è la Legge 27 marzo 1992 n. 257 che oltre a “vietarne l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” contiene anche le “misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto”. In particolare l’articolo 12 prevede, nei diversi comuni, che è di competenza delle Unità Sanitarie Locali analizzare gli edifici in cui potrebbe essere presente amianto e programmare le attività di rimozione e di fissaggio. Sempre l’articolo 12 prevede che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto devono iscriversi in una speciale sezione dell’ Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I rifiuti di amianto, infatti, sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi. Dopo la legge del 27 marzo sono stati emanati altri decreti e circolari applicative con l’ obiettivo di gestire il pericolo derivato dalla ancora massiccia presenza di amianto negli edifici pubblici e privati.